Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 20 c.d.f. e art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → il professionista che, in assenza di qualsivoglia prova, attribuisca al Collega comportamenti gravi, ovvero attraverso espressioni gratuitamente offensive che non trovino scriminante nella difesa (Nel caso di specie, attraverso due distinte missive, l’incolpato aveva accusato il Collega di perseguire “scopi inconfessabili”, nonché di “incassare onorari connessi ad un’attività svolta in realtà da lui”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 17 Luglio 2013 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 03 Dicembre 2007 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11025 del 20 Maggio 2014 (respinge)