Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo → e art. 43 cdfArt. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collegaL’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. La violazione del dovere di cui…Leggi il testo completo → (già artt. 22 e 30 cod. prev.) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140.
– codice: art. 5
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La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 6 del 19 Febbraio 2014
La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 220 del 30 Dicembre 2013
La valutazione del requisito della condotta irreprensibile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 187 del 17 Ottobre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 17 Ottobre 2013 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 13 Dicembre 2011