L’obbligo di restituzione di documenti al cliente non è assolto mediante deposito in giudizio

L’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta (art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →) non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa in un diverso giudizio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 61 del 25 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 14 Ottobre 2022 (sospensione)