L’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta (art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →) non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa in un diverso giudizio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 61 del 25 febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 14 Ottobre 2022 (sospensione)