Tag: cdf (prev.) art. 30

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 novembre 2016, n. 328

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42.

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42.

  • La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 12 luglio 2016, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140.

  • La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che non abbia fatto provvedere dal suo cliente al pagamento del compenso al Collega domiciliatario pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense, a nulla rilevando l’eventualità che il cliente non abbia pagato il compenso dovuto neppure al dominus. In ogni caso, l’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 maggio 2016, n. 133

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42.

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5

  • Il mancato pagamento del domiciliatario è un illecito permanente (per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione)

    Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non può ritenersi decorso, non essendo mai cessata la condotta incriminata che, nella specie, assume i connotati della continuità e della permanenza. (Nella specie, la condotta censurata risultava integrata dal mancato pagamento delle prestazioni affidate ad altro collega, ex art. 30 codice deontologico).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2

    NOTA:
    Sul dies a quo della prescrizione in caso di illecito permanente, cfr., in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56.

  • Sull’obbligo di pagare il domiciliatario

    Ove la parte assistita non adempia, commette illecito disciplinare l’avvocato che violi l’obbligo di soddisfare le prestazioni direttamente affidate ai colleghi, quand’anche ciò dipendesse da un calo dei guadagni di studio, che infatti non elimina la responsabilità disciplinare del professionista, ma al più può valutarsi ai fini della graduazione della pena.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, con nota 24 aprile 2012 Prot. n. 2453, ha richiesto parere in merito al diritto di un avvocato domiciliatario di vedersi riconosciuto l’onorario a fronte della prestazione di attività ulteriore rispetto a quella di pura domiciliazione e , in specie, consistente nella redazione di una memoria difensiva, nella sottoscrizione degli atti predisposti dal collega dominus e nella partecipazione alle udienze di trattazione.

    Osserva la Commissione che le prestazioni evidenziate nel quesito certamente esorbitano dagli adempimenti tipici del procuratore domiciliatario, presupponendo in effetti il coinvolgimento del professionista nel più ampio ambito delle attività di rappresentanza e difesa del cliente.
    In tale prospettiva, all’avvocato domiciliatario compete senz’altro il compenso relativamente alla redazione di memorie difensive ed alla partecipazione alle udienze di trattazione, ancorché alle stesse abbia presenziato pure il collega dominus (in tal senso il parere 9 maggio 2007 n. 18 di questa Commissione); quanto alla sottoscrizione, la Commissione non ritiene che competano gli onorari salvo che non vi sia stata concreta partecipazione all’attività redazione dell’atto.
    Nei termini predetti è il richiesto parere: la Commissione ritiene peraltro utile richiamare la previsione di cui all’art. 30 del Codice deontologico forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 24 maggio 2012, n. 36

    Quesito n. 155

  • Quesito del COA di Fermo

    Il Consiglio richiedente domanda:

    a) se l’inadempimento di un avvocato nei confronti di un collega, contegno considerato deontologicamente rilevante dall’art. 30 cod. deont., debba ritenersi violazione di carattere permanente e, in caso affermativo, come debba computarsi il termine di prescrizione dell’illecito deontologico;

    b) se, alla luce della vigente normativa in tema di esercizio della professione da parte del praticante abilitato, sussista un limite di valore anche ai fini del patrocinio nel corso procedure esecutive immobiliari o di opposizione alle stesse.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Per ciò che riguarda il quesito sub a), senza dubbio il comportamento dell’avvocato che non provveda a liquidare i compensi richiesti da un collega, incaricato di funzioni di rappresentanza ed assistenza, costituisce un illecito deontologico a carattere permanente. Ciò non toglie che il collega creditore debba formulare e coltivare con diligenza le proprie istanze, cosicché la prescrizione della violazione deontologica seguirà il regime di prescrizione del relativo credito.

    Quanto alla seconda questione, l’art. 7, lett. a, n. 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, disposizione che fa riferimento agli “affari civili” nel loro complesso, deve ritenersi comprensivo anche delle procedure esecutive e delle relative eventuali fasi di opposizione, cosicché il limite di valore al patrocinio sussiste anche in tale caso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 24 maggio 2006, n. 29