La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020

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– codice: art. 23

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 291 del 28 Settembre 2016 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 07 Ottobre 2010 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8038 del 30 Marzo 2018 (respinge)