La specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso al Consiglio Nazionale Forense, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 36 del 29 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 29 Aprile 2022 (respinge) (richiamo)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 10 Novembre 2017 (avvertimento)
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