La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale

La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 14 aprile 2016, n. 77

NOTA:
V. ora l’art. 54 L. n. 247/2012.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 luglio 2015, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67, nonché Cass. Civ. 10974/2012.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 14 Aprile 2016 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 31 Ottobre 2012 (censura)
Giurisprudenza CNF

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