La scelta della sanzione disciplinare non può dipendere dal grado di certezza della responsabilità dell’incolpato

Lo scopo del procedimento disciplinare è quello di pervenire ad una decisione che, ove affermativa di responsabilità, si fondi su prove che non lascino margini di dubbio, ed infligga in tal caso una pena adeguata; la pena disciplinare pertanto non può dipendere, nella scelta della sua severità, dal grado o percentuale di dubbio o di certezza in ordine alla responsabilità dell’incolpato, derivando in ragione di causa ad effetto dalla ritenuta e certa colpevolezza di quest’ultimo (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva riconosciuto che non era emersa dal procedimento la responsabilità dell’incolpato oltre ogni ragionevole dubbio e tuttavia, proprio per tale motivo, ne riteneva la colpevolezza comminando però una sanzione disciplinare -l’avvertimento- del tutto irrisoria in relazione ai fatti contestati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 159

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 30 Settembre 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Dicembre 2009 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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