Lo scopo del procedimento disciplinare è quello di pervenire ad una decisione che, ove affermativa di responsabilità, si fondi su prove che non lascino margini di dubbio, ed infligga in tal caso una pena adeguata; la pena disciplinare pertanto non può dipendere, nella scelta della sua severità, dal grado o percentuale di dubbio o di certezza in ordine alla responsabilità dell’incolpato, derivando in ragione di causa ad effetto dalla ritenuta e certa colpevolezza di quest’ultimo (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva riconosciuto che non era emersa dal procedimento la responsabilità dell’incolpato oltre ogni ragionevole dubbio e tuttavia, proprio per tale motivo, ne riteneva la colpevolezza comminando però una sanzione disciplinare -l’avvertimento- del tutto irrisoria in relazione ai fatti contestati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 30 Settembre 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Dicembre 2009 (avvertimento)
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