L’omessa comunicazione al cliente della necessità di presentarsi a rendere l’interrogatorio libero o formale in una causa civile configura violazione dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 30 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Mondovi, delibera del 01 Dicembre 2011 (sospensione)