La rinuncia al mandato deve essere comunicata con un congruo preavviso alla parte assistita

In ossequio ai principi di correttezza, diligenza e lealtà, la rinuncia al mandato deve essere comunicata con un congruo preavviso all’assistito, al fine di consentirgli la sostituzione del difensore senza pregiudizio (Nel caso di specie, l’incolpato aveva rinunciato al mandato solo pochi giorni prima dell’udienza, della quale il professionista si era poi disinteressato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza n. 64 del 29 luglio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 29 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 22 Febbraio 2016 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 14233 del 08 Luglio 2020 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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