Procedimento disciplinare: il C.I. non ha l’obbligo di escutere i testi indicati dal segnalato (nè di motivare il rigetto dell’istanza istruttoria)

Nella fase istruttoria preliminare del procedimento disciplinare, il Consigliere Istruttore può (e non “deve”) assumere informazioni e dichiarazioni da persone informate sui fatti, nonché acquisire atti ed invitare l’iscritto a rendere dichiarazioni con l’assistenza del proprio difensore (art. 15 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014). Peraltro, non essendo previsto un obbligo di motivazione nell’esercizio di tale facoltà, non è suscettibile di impugnazione né la mancata adozione di un provvedimento di ammissione dell’attività istruttoria né un provvedimento di diniego della eventuale istanza dell’incolpato, ma, quand’anche sussistesse, la sua eventuale violazione non avrebbe rilevanza esterna trattandosi di attività endoprocedimentale che si svolge nell’ambito di un procedimento amministrativo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 187 del 7 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 07 Maggio 2026 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 31 del 12 Giugno 2025 (censura)