Ai sensi dell’art. 56 co. 1 L. n. 247/2012, la prescrizione non estingue la violazione deontologica, ma solo l’azione disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), SS.UU., sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024
NOTA
Esattamente in termini, Cass. n. 26999/2024, Cass. n. 14957/2023, CNF n. 239/2017.
Conseguentemente, si è ritenuto che l’intervenuta prescrizione relativa ad un illecito deontologico impedisca sì che questo assurga a vero e proprio precedente disciplinare, ma non escluda comunque la valutazione complessiva di quel comportamento ex art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → ai fini della quantificazione della sanzione relativa ad un ulteriore e diverso illecito imputabile al medesimo incolpato (CNF n. 191/2020, Cass. n. 29878/2018, CNF n. 74/2017).
– codice: art. 33
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di diligenza, lealtà e verità – Reiterato inadempimento degli incarichi, omessa restituzione di documenti e comunicazione di informazioni false al cliente – Illecito deontologico – Cancellazione dall’albo professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Corpaci Armando), sentenza n. 130 del 08 Novembre 1993
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Omessa indicazione di somma in rendiconto presentato quale tutore – Omessa restituzione di atti e documenti al cliente – Ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Illecito disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno – Attenuanti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Benedetto Giovanni), sentenza n. 123 del 28 Dicembre 1992
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di lealtà e correttezza – Rifiuto di restituzione documenti, omessa resa del conto di somme ricevute dal cliente, omessa presentazione di fatture, redazione di fatture per importi inferiori a quelli percepiti e altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Ottobre 1990 (sospensione)