La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020

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– codice: art. 5

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 20 Febbraio 2014 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 19 Aprile 2012
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25368 del 01 Dicembre 2014 (respinge)