La pattuizione secondo cui il compenso professionale debba calcolarsi in misura progressivamente ascendente in relazione all’importo ottenuto dal cliente costituisce patto di quota lite, sanzionato dall’art. 45 del Codice Deontologico (Nel caso di specie, l’accordo prevedeva la corresponsione, in favore del professionista, in aggiunta agli onorari ricevuti direttamente dall’assicurazione controparte, la somma di € 100.000,00 qualora l’ammontare del risarcimento fosse stato di € 800.000,00; di € 150.000,00 se fosse stato di € 900-950.000,00; di € 200.000,00 se fosse stato di € 1.000.000,00 fino ad arrivare ad € 300.000,00 nell’ipotesi di liquidazione di € 1.500.000,00. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la delibera del COA di sospensione dall’albo per otto mesi).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 28 Settembre 2009 (sospensione)
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