La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 37

Risultati della ricerca: 113

parere

Il COA di Pavia formula un quesito in materia di rilevanza deontologica della condotta degli avvocati che prestino il proprio servizio, gratuitamente o a carico degli enti, presso sportelli legali istituiti da Comuni, chiedendo, in particolare, di esprimere parere sul contenuto di proprie circolari che impongono alle convenzioni tra enti e professionisti di prevedere clausole atte ad evitare l’insorgere di fattispecie di accaparramento di clientela.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 2 del 16 Gennaio 2019

parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha posto il seguente quesito: se un avvocato possa proporre una convenzione al CRAL della Città Metropolitana, che verrà pubblicato sul sito del CRAL stesso, al fine di offrire agli iscritti di quest’ultimo prestazioni professionali agevolate nel rispetto dei parametri vigenti. Si chiede inoltre se l’offerta di agevolazione debba avere contenuti generici ovvero se possa fare riferimento a percentuali di sconto specifiche e ai “primi colloqui orientativi gratuiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 82 del 12 Dicembre 2018

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 390 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 01 Luglio 2010 (censura)