Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD, delibera