La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l’entrata in vigore della L. n. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile” (secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità), poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

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– codice: art. 52

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 Maggio 2021 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 20 Gennaio 2017 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21965 del 30 Luglio 2021 (respinge)