La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 29439 del 14 novembre 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 24

Risultati della ricerca: 246

parere

Il Comune di Montella chiede di sapere se: “l’avvocato dipendente a tempo pieno ed indeterminato Responsabile dell‘Ufficio Legale del Comune di Montella (AV), iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo (art. 3, comma 4, lett, b), R.D.L. n. 1578/1933), possa ricevere ed accettare mandato a difendere amministratori, responsabili di settore e dipendenti comunali tutti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per atti o fatti connessi direttamente all’espletamento del mandato elettivo o del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio e ricevendo dagli interessati la procura ad litem, sempre che non sussista conflitto di interessi per dolo o colpa grave, anche potenziale, nei confronti del Comune”.

Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 45 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 21 Aprile 2008 (censura)