La mancata partecipazione dell’incolpato al procedimento disciplinare non può aggravare la sanzione

La mancata partecipazione dell’incolpato al procedimento disciplinare non costituisce circostanza aggravante della sanzione disciplinare (Nel caso di specie, il CDD aveva aggravato la sanzione disciplinare perché l’incolpato non si era presentato all’udienza dibattimentale, senza addurre alcuna giustificazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 217 del 27 maggio 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 121 del 3 aprile 2024, secondo cui la circostanza può semmai attenuare la sanzione allorché -pur non costituendo di per sè ammissione di responsabilità- denoti assenza di opposizione e quindi appaia plausibile che sia dipesa dalla consapevolezza di non poter addurre alcun valido argomento a propria discolpa.

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– codice: art. 68

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera richiede: “Se, alla luce dell’art. 68 codice deontologico forense, ove si prescrive che «l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale», sia o meno ammissibile che l’avvocato, già nominato dal legale rappresentante di un ente quale difensore del ridetto ente nell’ambito di un processo penale, assuma, in costanza del ridetto mandato professionale, l’incarico (ulteriore) di difensore dello stesso legale rappresentante p.t. del menzionato ente sottoposto (questa volta in qualità di persona fisica) ad un (altro) processo penale (non connesso né da un punto di vista soggettivo né oggettivo al primo), in cui l’ente risulta essere persona offesa/danneggiato, ove occorra anche in presenza di una liberatoria rilasciata dall’ente (preventivamente all’assunzione del nuovo incarico) attestante l’assenza, in concreto di un conflitto di interessi in capo all’avvocato anche a mente dell’art. 24 codice deontologico forense”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 31 Maggio 2023