Sospeso l’avvocato che, in qualità di amministratore di sostegno, sottragga ingenti somme al beneficiario

Costituisce grave illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in qualità di amministratore di sostegno e abusando dello stato di deficienza psichica del proprio beneficiario, induca quest’ultimo a compiere un atto implicante effetti giuridici dannosi per lui e per i suoi eredi (Nel caso di specie, l’avvocato si era fatto rilasciare dal beneficiario una procura notarile per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che aveva poi utilizzato per ricevere una donazione di € 400.000, nonché disposizioni testamentarie e di polizze vita a proprio favore).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 190 del 7 maggio 2026

NOTA:
In senso conforme, sempre riferite a illeciti commessi da amministratori di sostegno ai danni dei beneficiari assistiti, CNF n. 2025, CNF n. 109/2025, CNF n. 26/2025, CNF n. 132/2024, CNF n. 125/2024, CNF n. 45/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 172/2022, CNF n. 142/2022, CNF n. 127/2022, CNF n. 112/2022, CNF n. 153/2021, CNF n. 122/2021, CNF n. 91/2021, CNF n. 225/2020, CNF n. 164/2020 (appropriazioni indebite), nonché CNF n. 125/2024 (acquisto a prezzo vile di un immobile del beneficiario) e CNF n. 45/2023 (modifica fraudolenta a favore proprio quale beneficiario della polizza vita del beneficiario).

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 07 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 53 del 29 Luglio 2025 (sospensione)