La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione del CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 193 del 7 maggio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 196 del 12 maggio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 317 del 17 luglio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 07 Maggio 2026 (respinge) (archiviazione)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera (archiviazione)