La legge professionale n. 247/12 all’art. 13 consente la prestazione gratuita dell’attività legale, ma da ciò non conseguono minori obbligazioni contrattuali o doveri deontologici in capo all’iscritto. Infatti: a) gli artt. 9 e 12 dei principi generali del codice deontologico impongono all’avvocato condotte sempre leali, diligenti e corrette, senza che in alcun modo rilevi la corresponsione del compenso, anche se pattuito; b) l’art. 26, co.3, c.d.f. vieta il mancato o ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio a quest’ultima; c) l’art. 27, co.6, c.d.f. sancisce l’obbligo di dare, nel corso del mandato e ogni volta che ne venga richiesto, ogni informazione necessaria e di dare copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, che riguardino l’oggetto dell’incarico e la sua esecuzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 228 del 18 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 18 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 1662 del 30 Maggio 2022 (sospensione)