La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022

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– codice: art. 26

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 20 Marzo 2014 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 16 Dicembre 2009
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 737 del 19 Gennaio 2015 (respinge)