L’art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pini), decisione n. 15 del 15 aprile 2019
Sanzione: CENSURA
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