La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
– codice: art. 56
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I limiti deontologici all’ascolto del minore d’età da parte dell’avvocato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Napoli Francesco), sentenza n. 251 del 15 Dicembre 2022
Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore
Corte di Cassazione (pres. Tirelli Francesco, rel. Acierno Maria), sentenza n. 7530 del 25 Marzo 2020
Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore non contrastano con la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 09 Dicembre 2013 (sospensione)