La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
– codice: art. 33
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di diligenza, lealtà e verità – Reiterato inadempimento degli incarichi, omessa restituzione di documenti e comunicazione di informazioni false al cliente – Illecito deontologico – Cancellazione dall’albo professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Corpaci Armando), sentenza n. 130 del 08 Novembre 1993
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Omessa indicazione di somma in rendiconto presentato quale tutore – Omessa restituzione di atti e documenti al cliente – Ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Illecito disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno – Attenuanti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Benedetto Giovanni), sentenza n. 123 del 28 Dicembre 1992
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di lealtà e correttezza – Rifiuto di restituzione documenti, omessa resa del conto di somme ricevute dal cliente, omessa presentazione di fatture, redazione di fatture per importi inferiori a quelli percepiti e altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Ottobre 1990 (sospensione)