La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano formula quesito in merito alla possibilità per l’iscritto di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria di grandezza di metri 6×2 di altezza all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste dei mass-media che seguono l’evento sportivo e se sia possibile specificare, in tal sede, il ramo di attività in cui lo studio afferma di operare con prevalenza.

Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 5 del 20 Febbraio 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 05 Luglio 2010 (sospensione)