La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
– numero: 408
– anno: 2016
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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- Decisione disciplinare: l’omessa indicazione del numero è irrilevante
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 10 Settembre 2014 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)