In tema di procedimento disciplinare, la citazione a giudizio dell’incolpato deve sì indicare la sezione giudicante del CDD incaricata del dibattimento (art. 21 lett. c Reg. CNF n. 2/2014), ma senza che sia altresì necessario riportare i nominativi delle persone fisiche chiamate a comporla, non trovando quivi applicazione la diversa disciplina dettata dall’art. 552 c.p.p.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025
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– codice: art. 7
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 11 Giugno 1992 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Novembre 1989