La citazione a giudizio può (non “deve”) indicare i nominativi dei Consiglieri effettivi e supplenti della Sezione CDD

In tema di procedimento disciplinare, la citazione a giudizio dell’incolpato deve sì indicare la sezione giudicante del CDD incaricata del dibattimento (art. 21 lett. c Reg. CNF n. 2/2014), ma senza che sia altresì necessario riportare i nominativi delle persone fisiche chiamate a comporla, non trovando quivi applicazione la diversa disciplina dettata dall’art. 552 c.p.p.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 21

Risultati della ricerca: 446

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 16 Dicembre 2019 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 10 Maggio 2017 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12902 del 13 Maggio 2021 (respinge)