In tema di procedimento disciplinare, la citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti” (art. 59 co. 1 lett. d n. 2 L. n. 247/2012 e art. 21 n. 2, lett. b) Reg. CNF n. 2/2014). Conseguentemente, deve affermarsi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate. Infatti, il procedimento disciplinare deve rispondere all’esigenza di garantire pienezza ed effettività di contraddittorio sul contenuto dell’accusa, al fine di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 31 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 13 Dicembre 2023 (sospensione)