Il provvedimento di cancellazione dall’albo per assenza del titolo abilitante all’iscrizione è atto a contenuto vincolato, che non ammette valutazioni discrezionali (a differenza di altri requisiti di iscrizione, quali, ad esempio, l’esemplarità della condotta), sicché non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21/octies legge n. 241/1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 200 del 28 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 28 Ottobre 2022 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 25 Novembre 2021 (cancellazione amm.va)
0 Comment