Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, che diventa definitivo sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 177 del 29 aprile 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 178 del 29 aprile 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. D’Agostino), sentenza n. 183 del 7 maggio 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. D’Agostino), sentenza n. 184 del 7 maggio 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. D’Agostino), sentenza n. 185 del 7 maggio 2026

NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 122/2026.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 29 Aprile 2026 (estinzione)
– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 177 del 12 Febbraio 2021 (sospensione)