L’avvocato ha il dovere di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo o comunque con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense (art. 6 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo →). Ogniqualvolta sussista una tale situazione di incompatibilità è compito dei COA avviare la procedura amministrativa di cancellazione dall’albo o registro, senza necessità di avviare contestualmente il procedimento disciplinare avanti al CDD.
– codice: art. 38
Risultati della ricerca: 26
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Maggio 2014 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Ottobre 2010 (avvertimento)