La cancellazione amministrativa dall’albo per incompatibilità professionale

L’avvocato ha il dovere di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo o comunque con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense (art. 6 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo →). Ogniqualvolta sussista una tale situazione di incompatibilità è compito dei COA avviare la procedura amministrativa di cancellazione dall’albo o registro, senza necessità di avviare contestualmente il procedimento disciplinare avanti al CDD.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

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– codice: art. 26

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i terzi – Mancato espletamento del mandato professionale – Informazioni false al cliente – Trattenimento somme del cliente – Richiesta preventiva di compensi – Difesa di interessi contrastanti – Mancato adempimento delle obbligazioni assunte – Emissione effetti cambiari rimasti insoluti – Illecito deontologico – Sussiste.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Bonazzi Bruno), sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996 (respinge) (cancellazione)
– Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Settembre 1994 (cancellazione)