ISCRIZIONE ALL’ALBO – Requisito ex art. 17, comma 1, lett. h), l. n. 247 del 2012 – Nozione – Valutazione di gravità – Necessità – Qualità di imputato del richiedente – Rilevanza – Limiti – Fondamento – Presunzione di innocenza – Fattispecie.

Il requisito della “condotta irreprensibile” – previsto dall’art. 17, comma 1, lett. h), della l. n. 247 del 2012 tra quelli necessari per l’iscrizione all’albo degli avvocati – impone una considerazione delle condotte (anche afferenti alla vita privata) del richiedente improntata a un canone di necessaria gravità, funzionale alla valutazione dell’idoneità dell’interessato, sotto il profilo dell’onorabilità, a garantire l’affidabilità e il prestigio connessi allo svolgimento della professione forense, con la conseguenza che, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la mera condizione di imputato non è – di per sé – ostativa, essendo necessario quantomeno che l’accertamento della responsabilità penale si sia tradotto in una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Giusti), sentenza n. 19726 del 17 luglio 2024

abc, Giurisprudenza CNF

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