Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità della querela o della sua remissione

A differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il giudice della deontologia), è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato la sentenza penale che abbia preso atto della mancanza di condizione di procedibilità della querela o della sua remissione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024.

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– codice: art. 38

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parere

Il COA di Torino formula quesito in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell’avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l’espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all’insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l’accesso.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 27 Gennaio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Maggio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Ottobre 2010 (avvertimento)