Inneggiare agli estremismi politici costituisce illecito disciplinare

Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che pubblichi un post sui social avente un contenuto riconducibile alla simbologia più violenta del disciolto partito fascista, trattandosi di condotta contraria ai doveri di probità e decoro previsti a salvaguardia dell’immagine della professione forense (Nel caso di specie, l’incolpato aveva pubblicato una foto su Facebook che lo ritraeva in abbigliamento assimilabile a una divisa fascista, esponendo fucile e manganello con la scritta “credere, obbedire, combattere”. Il post, originariamente destinato agli “amici”, era poi finito sui giornali nazionali nonché ripreso da una trasmissione televisiva di un certo successo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 394 del 22 Dicembre 2025 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 23 del 21 Marzo 2024 (avvertimento)