Inneggiare alla violenza fascista costituisce illecito disciplinare

Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdf, il comportamento dell’avvocato che pubblichi un post sui social avente un contenuto riconducibile alla simbologia più violenta del disciolto partito fascista, trattandosi di condotta contraria ai doveri di probità e decoro previsti a salvaguardia dell’immagine della professione forense (Nel caso di specie, l’incolpato aveva pubblicato una foto su Facebook che lo ritraeva in abbigliamento assimilabile a una divisa fascista, esponendo fucile e manganello con la scritta “credere, obbedire, combattere”. Il post, originariamente destinato agli “amici”, era poi finito sui giornali nazionali e ripreso da una trasmissione televisiva di un certo successo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 394 del 22 Dicembre 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 23 del 21 Marzo 2024 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment