Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato proposto a mezzo di avvocato non cassazionista, ma non pure sottoscritto personalmente dall’interessato. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato ammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 164 del 24 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 24 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 51 del 05 Aprile 2024 (sospensione)
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