In tema di procedimento disciplinare, il CNF è giudice speciale di secondo grado, sicché è inammissibile l’esposto quivi depositato, che non può quindi essere preso in esame.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 397
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 397 del 31 Dicembre 2016 (respinge) (radiazione)– Consiglio territoriale: COA Larino, delibera (radiazione)