Impugnazione delle sentenze CNF: il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio

Ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 5 cod. proc. civ., applicabile pure al procedimento disciplinare, ogni diversa ricostruzione fattuale, prospettata in ricorso, è inammissibile perché comporta un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere ad un ulteriore grado di merito ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione disciplinare impugnata.

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 11 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 19 Luglio 2017 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8337 del 15 Marzo 2022 (accoglie)