In tema di prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012), l’ordinario termine sessennale (comma 1) NON si contrae fino a cinque allorché il primo atto interruttivo (comunicazione della notizia di illecito) intervenga entro l’anno dall’originario dies a quo (comma 3). Infatti, l’istituto della interruzione ha notoriamente la funzione di prolungare il termine prescrizionale originario e non può pertanto abbreviarne la durata (da sei a cinque anni) sol perché il primo atto interruttivo intervenga nel primo anno, sicché in tale ipotesi l’atto interruttivo non modificherà l’originaria data della prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024
NOTA:
La sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito da CNF n. 271/2022 (implicitamente avallata da Cass. n. 22463/2023 in sede di gravame), secondo cui invece l’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno ridurrebbe a 5 anni il nuovo termine di prescrizione ex art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, originariamente di 6 anni ex art. 56 co. 1 L. n. 247/2012.
– codice: art. 48
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La corrispondenza “riservata” tra colleghi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Damascelli Antonio), sentenza n. 46 del 13 Marzo 2015
La (eccezionale) scusabilità dell’errore nella produzione in giudizio di corrispondenza ‘riservata’
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Damascelli Antonio), sentenza n. 46 del 13 Marzo 2015
Il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 19 del 11 Marzo 2015
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 19 del 11 Marzo 2015
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Ferina Federico), sentenza n. 177 del 11 Dicembre 2014
La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito deontologico permanente o continuato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014
La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
Il dovere di difesa non deroga al divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
L’oggetto del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
[viDEONTOLOGIA] Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
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– Decisione: [non classificata]– Consiglio territoriale: COA, delibera