[importante] La prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi al CDD dopo la sospensione per “pregiudizialità” penale

Qualora il procedimento disciplinare dinanzi al CDD sia stato sospeso ex art. 54 co. 2 L. n. 247/2012 (cioè allorché, agli effetti della decisione, sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale), la successiva relativa riattivazione del giudizio può avvenire in ogni tempo, giacché nessun termine (tantomeno a pena di decadenza) è all’uopo previsto né dall’Ordinamento forense (L. n. 247/2012, già RDL n. 1578/1933, Reg. CNF n. 2/2014) né dal codice di procedura penale (quivi eventualmente applicabile, in quanto compatibile, ex art. 59 L. n. 247/2012 e art. 10 Reg. CNF n. 2/2014), mentre dinanzi al CDD non trova in ogni caso applicazione l’art. 297 cpc che, per la riassunzione in sede civile, prevede il termine perentorio di tre mesi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Gagliano), sentenza n. 152 del 16 aprile 2026

NOTA
In senso conforme, CNF n. 46/2025.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 16 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 05 Luglio 2020 (sospensione)