Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa e in particolare tale dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
– codice: art. 56
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I limiti deontologici all’ascolto del minore d’età da parte dell’avvocato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Napoli Francesco), sentenza n. 251 del 15 Dicembre 2022
Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore
Corte di Cassazione (pres. Tirelli Francesco, rel. Acierno Maria), sentenza n. 7530 del 25 Marzo 2020
Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore non contrastano con la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 09 Dicembre 2013 (sospensione)