Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
– codice: art. 6
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L’avvocato non può fare il mediatore immobiliare, neppure in via occasionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 112 del 03 Maggio 2016
L’obbligo di attendere in udienza l’arrivo del collega avversario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 160 del 11 Novembre 2015
Il COA di Palermo chiede se “sussista incompatibilità con la professione di avvocato, nel caso in cui un iscritto assuma l’ufficio di Giudice Popolare da svolgersi presso la Corte di Assise o la corte d’Assise d’Appello dello stesso distretto in cui svolge l’attività libero professionale”.
Consiglio Nazionale Forense (Amadei Fausto), parere n. 92 del 17 Settembre 2015
Avvocati di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 114 del 22 Luglio 2015
La violazione dell’obbligo di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Mariani Marini Alarico), sentenza n. 96 del 16 Luglio 2015
I fondamentali principi della deontologia
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 112 del 26 Settembre 2014
Il cliente poco collaborativo non esonera l’avvocato dal dovere di diligenza e competenza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 7 del 20 Febbraio 2014
Illecito predisporre un contratto con clausola compromissoria autodesignandosi come arbitro
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Ferina Federico), sentenza n. 196 del 21 Ottobre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 21 Ottobre 2013 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 24 Settembre 2010 (avvertimento)