Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
– codice: art. 34
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Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: l’obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale), ordinanza n. 11519 del 02 Maggio 2025
Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: l’obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Feliziani Paolo), sentenza n. 290 del 05 Luglio 2024
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Feliziani Paolo), sentenza n. 290 del 05 Luglio 2024
Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: la rilevanza del conflitto di interessi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Feliziani Paolo), sentenza n. 290 del 05 Luglio 2024
L’azione contro il cliente per il pagamento del compenso professionale presuppone la rinuncia al mandato
CDD di Bologna (pres. Spezia Franco, rel. Spiotta Fabio), decisione n. 21 del 15 Aprile 2019
L’azione contro il cliente per il pagamento del compenso professionale presuppone la rinuncia al mandato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha chiesto, con nota 19 novembre 2014 Prot. n. 257/14, parere in relazione alla applicabilità dell’art. 34 del nuovo Codice deontologico forense agli avvocati degli enti pubblici.
Consiglio Nazionale Forense (Berruti Paolo), parere n. 100 del 19 Novembre 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 100 del 19 Novembre 2014– Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera (quesito)