Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
– codice: art. 22
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L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Del Paggio Lucio, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 322 del 20 Ottobre 2016
Le minacce sono un illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Cerè Donatella), sentenza n. 221 del 25 Luglio 2016
Il palpeggiamento è un illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 201 del 14 Luglio 2016
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 202 del 14 Luglio 2016
La potenziale rilevanza deontologica dell’azione giudiziale infondata e manifestamente inammissibile nel merito
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Marullo di Condojanni Francesco), sentenza n. 184 del 12 Luglio 2016
La violazione dell’obbligo di comportarsi con probità, dignità e decoro è un illecito deontologico a forma libera
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 112 del 03 Maggio 2016
Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 116 del 03 Maggio 2016
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 112 del 02 Maggio 2016
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 52 del 23 Marzo 2016
Sanzione aggravata per l’avvocato che tradisca il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme ai propri assistiti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 128 del 23 Luglio 2015
Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 147 del 10 Novembre 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 10 Novembre 2014 (accoglie) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 19 Dicembre 2012 (radiazione)