Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
– codice: art. 21
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Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Ollà Giovanna), sentenza n. 85 del 01 Giugno 2022
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Scarano Carolina Rita), sentenza n. 67 del 23 Maggio 2022
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 66 del 13 Maggio 2022
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Napoli Mario), sentenza n. 56 del 13 Maggio 2022
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Greco Francesco), sentenza n. 46 del 09 Maggio 2022
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Bertollini Stefano), sentenza n. 42 del 29 Aprile 2022
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Di Campli Donato), sentenza n. 37 del 29 Aprile 2022
Il comportamento processuale dell’incolpato, che ammetta la propria responsabilità, può mitigare la sanzione disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Caia Francesco), sentenza n. 30 del 22 Marzo 2022
Il comportamento processuale dell’incolpato, che ammetta la propria responsabilità, può mitigare la sanzione disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Bertollini Stefano), sentenza n. 18 del 22 Marzo 2022
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Di Campli Donato), sentenza n. 27 del 22 Marzo 2022
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 17 del 22 Marzo 2022
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 15 del 22 Marzo 2022
L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Bertollini Stefano), sentenza n. 18 del 22 Marzo 2022
L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 17 del 22 Marzo 2022
I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto, anche prima delle “aggravanti” in senso tecnico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Di Campli Donato), sentenza n. 27 del 22 Marzo 2022
GIUDIZI DISCIPLINARI – IN GENERE – Elementi valutati per la concreta determinazione della specie ed entità della sanzione – Onere di previa e specifica contestazione – Esclusione – Fondamento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Di Campli Donato), sentenza n. 27 del 22 Marzo 2022
Sanzione deontologica attenuabile dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Cosimato Aniello), sentenza n. 4 del 23 Febbraio 2022
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 3 del 23 Febbraio 2022
L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Cosimato Aniello), sentenza n. 4 del 23 Febbraio 2022
CODICE deontologico forense – mancata informazione sullo stato della pratica – violazione deontologica – sussiste.
CDD di Genova (pres. Sanguineti Luigi, rel. De Santis Fabio), decisione n. 18 del 01 Febbraio 2022
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Ollà Giovanna), sentenza n. 262 del 31 Dicembre 2021
L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Di Maggio Vincenzo), sentenza n. 267 del 31 Dicembre 2021
L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 268 del 31 Dicembre 2021
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Cosimato Aniello), sentenza n. 259 del 30 Dicembre 2021
Sanzione deontologica attenuabile dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Caia Francesco), sentenza n. 256 del 30 Dicembre 2021
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 30 Dicembre 2021 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 07 Giugno 2019 (sospensione)