La libertà di difesa, nella scelta dei mezzi, deve trovare contemperamento nel rispetto necessario verso la funzione del giudice e della parte. Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che ad un proprio atto giudiziario alleghi un esposto disciplinare al CSM nei confronti del precedente giudice, di cui vìola la necessaria riservatezza e comunque ultroneo rispetto all’oggetto del contendere oltreché evidentemente intimidatorio nei confronti del nuovo giudicante, quale implicito invito a stare ben attento nelle decisioni da assumere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 378 del 3 dicembre 2025
NOTA
Sul necessario presupposto di pertinenza e continenza dell’allegazione, cfr. CNF n. 310/2024 e CNF n. 116/2002 (esposto contro il giudice), CNF n. 171/2015 (esposto contro il collega di controparte).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 378 del 03 Dicembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 89 del 13 Maggio 2022 (censura)
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