Il termine per il deposito della decisione disciplinare è ordinatorio

Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

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– codice: art. 24

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 11 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 19 Luglio 2017 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8337 del 15 Marzo 2022 (accoglie)